Statut

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​STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE<br />
E’ costituito l’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali, in seguito chiamato Istituto.

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ART. 2 – SEDE<br />
L’Istituto ha sede L’Istituto ha sede a Rende, in Via Po, 22; può istituire sedi distaccate in <br />
tutto il mondo.

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ART. 3 – FINALITÀ<br />
L’Istituto ha come scopo la ricerca scientifica, la formazione, l’aggiornamento ed il <br />
perfezionamento professionale e la promozione della formazione universitaria tesa alla promozione e <br />
allo sviluppo dei territori in uno spirito internazionale volto all’instaurazione di un giusto e <br />
pacifico assetto della comunità internazionale per contribuire ad accrescere la possibilità di <br />
un’evoluzione di tutte le regioni del mondo verso forme di organizzazione sovranazionale, verso le <br />
libertà democratiche, verso il progresso economico e la giustizia sociale.

L’Istituto svolge la sua attività in modo indipendente e libero da condizionamenti. L’Istituto si <br />
propone altresì:

a. di promuovere e provvedere alla pubblicazione di studi su problemi politici, giuridici, <br />
economici e sociali della comunità internazionale;<br />
b. di promuovere attività di studio, di ricerca e di cultura nei campi delle scienze giuridiche, <br />
ambientali, fisico- matematiche, naturali, delle tecno-scienze e delle scienze storiche, sociali e <br />
umane, nonché delle politiche industriali e di commercio comunitario ed internazionali;<br />
c. di provvedere, anche con pubblicazioni periodiche, alla documentazione ed alla discussione delle <br />
attività delle organizzazioni internazionali, di curare la diffusione nazionale ed internazionale <br />
delle correnti di pensiero e dei punti di vista, ufficiali, individuali e privati, che si <br />
manifestino nelle regioni del mondo riguardo alle problematiche internazionali;<br />
d. di organizzare convegni, seminari, conferenze e pubbliche discussioni per favorire la conoscenza <br />
dei problemi internazionali e sostenere il formarsi nella pubblica opinione di un movimento in <br />
favore dell’Istituto internazionale;<br />
e. di favorire la preparazione ed il perfezionamento dei vari gruppi interessati, ed in particolare <br />
dei giovani, sui problemi internazionali e delle organizzazioni internazionali attraverso corsi di <br />
formazione e di specializzazione;<br />
f. di favorire, anche con l’assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, la ricerca <br />
scientifica e l’approfondimento della conoscenza nel campo dell’organizzazione internazionale da <br />
parte di studiosi e giovani;<br />
g. di offrire agli organi competenti per le relazioni internazionali il proprio contributo di <br />
studio e di documentazione; di collaborare con organizzazioni regionali, nazionali, estere ed <br />
internazionali, aventi fini analoghi e di partecipare a federazioni, comitati ed altri enti <br />
associativi a carattere internazionale;<br />
h. di favorire e svolgere azioni di sostegno del sistema economico locale anche attraverso <br />
iniziative internazionali volte a promuovere le capacità di globalizzazione delle imprese locali e <br />
nel contempo a favorire gli investimenti nazionali ed internazionali sul territorio regionale<br />
i. di svolgere funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell’economia locale;<br />
j. di offrire consulenza scientifica, programmi di ricerca, elaborazione di progetti e fornitura di <br />
servizi ai propri soci nonché a soggetti pubblici e privati;<br />
k. di favorire forme di sostegno e di promozione per giovani ricercatori e laureati;<br />
l. per raggiungere le sue finalità, l’Istituto può anche aderire ad altri enti, in particolare a <br />
carattere universitario o para-universitario;<br />
m. l’Istituto opera in spirito di reciproca collaborazione con Università italiane ed estere, in <br />
coerenza con la specialità istituzionale delle stesse, e con altri centri scientifico-culturali, <br />
nazionali ed internazionali, rilevanti nell’ambito dei programmi dell’Istituto;<br />
n. l’Istituto persegue la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni locali, in <br />
apertura alle culture<br />
regionali, nazionali ed estere;

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ART. 4 – NATURA E REGIME GIURIDICO<br />
1. L’Istituto è costituito come associazione di carattere privato e non ha fini di lucro.<br />
2. Con piena autonomia gestionale, amministrativa e di programmazione scientifica, esso orienta la <br />
sua azione secondo specifici programmi pluriennali e bilanci annuali.

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ART. 5 – SOCI<br />
1. I soci dell’Istituto si distinguono in:<br />
a. soci fondatori<br />
b. soci sostenitori<br />
c. soci ordinari<br />
d. soci onorari

2. Sono soci fondatori, sostenitori e ordinari quegli Enti, pubblici o privati, o persone che <br />
contribuiscono con quote annue non inferiori a quelle stabilite dall’Assemblea dei soci su proposta <br />
del Consiglio Direttivo.<br />
3. Sono soci onorari quegli Enti, pubblici o privati, o persone fisiche che il Consiglio Direttivo <br />
propone come tali all’Assemblea dei soci. I soci onorari sono esclusi dal versamento delle quote di <br />
adesione annuale.<br />
4. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di valutare, ed eventualmente accettare, quote <br />
associative che vengano corrisposte tramite mezzi differenti dal mero pagamento in danaro.<br />
5. Le nuove richieste di adesione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

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ART. 6 – ORGANI<br />
Sono organi dell’Istituto:

a. l’Assemblea dei soci<br />
b. il Consiglio Direttivo<br />
c. il Presidente del Consiglio Direttivo<br />
d. il Direttore<br />
e. il Collegio sindacale<br />
f. il Comitato Scientifico<br />
g. la Consulta dei Direttori dei Laboratori e Centri di Ricerca<br />
h. i Laboratori ed i Centri di Ricerca

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ART. 7 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA<br />
1. L’Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. Alle sedute possono <br />
partecipare, con funzione consultiva, i sostenitori, i direttori delle aree scientifiche ed i <br />
membri del Comitato Scientifico.<br />
2. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, <br />
entro sei mesi dal termine dell’esercizio.

L’Assemblea viene inoltre convocata, sempre dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora ciò sia <br />
richiesto, per iscritto e con l’indicazione dei punti dell’ordine del giorno, da:

a. almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, oppure<br />
b. il Collegio sindacale, in materie di sua competenza, oppure<br />
c. almeno un decimo dei soci.

3. La convocazione avviene in forma scritta; deve indicare l’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed <br />
il luogo della riunione e deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima del giorno della <br />
seduta.<br />
4. L’Assemblea, per fondati motivi e per ragioni di funzionalità, può tenersi anche al di fuori <br />
della sede dell’Istituto.

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ART. 8 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI<br />
1. All’Assemblea in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:<br />
a. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale e la fissazione delle <br />
rispettive indennità;<br />
b. l’approvazione del bilancio annuale con le relative relazioni, compresa la relazione <br />
previsionale.<br />
c. l’approvazione del regolamento interno dell’Istituto predisposto dal Consiglio Direttivo;<br />
d. l’esame di tutti i punti dell’ordine del giorno della cui trattazione l’Assemblea è stata <br />
incaricata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio sindacale.<br />
2. L’Assemblea in seduta straordinaria è competente per valutare:<br />
a. modificazioni dello statuto;<br />
b. scioglimento dell’associazione;<br />
c. la perdita della qualità di socio, che è deliberata dall’Assemblea in seduta straordinaria su <br />
proposta del Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti, avviene <br />
nei casi di mancato pagamento della quota sociale, di espresso recesso e/o per gravi motivi lesivi <br />
dell’immagine dell’Istituto o in violazione dello statuto;

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ART. 9 – DIRITTO DI INTERVENTO E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA<br />
1. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire all’Assemblea i soci che siano in regola <br />
con il versamento della quota di adesione.<br />
2. La validità delle deliberazioni dell’Assemblea è subordinata alla presenza della metà più uno <br />
dei soci. In seconda convocazione la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è subordinata alla <br />
presenza di almeno un terzo dei soci.<br />
3. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice; in seduta straordinaria a <br />
maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. In materia di scioglimento dell’associazione, <br />
l’Assemblea delibera col consenso di tre quarti dei soci.<br />
4. Ogni socio che abbia diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare, per delega <br />
scritta, da altra persona.

La partecipazione di persone giuridiche avviene tramite il legale rappresentante o procuratore, <br />
salvo delega di questi secondo le predette disposizioni. La stessa persona non può rappresentare in <br />
Assemblea più di un socio, esprimendo al massimo due voti, compreso il proprio.

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ART. 10 – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA<br />
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l’Assemblea. In caso di assenza o di impedimento <br />
di questi, la seduta è presieduta dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal più anziano dei <br />
soci presenti.<br />
2. Su proposta del Presidente l’Assemblea nomina un segretario e, ove occorra, almeno due <br />
scrutatori.<br />
3. Per ogni riunione dell’Assemblea va redatto, entro un mese, il verbale firmato dal Presidente e <br />
dal segretario. Ogni socio ha diritto di prendere visione di questi verbali presso la sede <br />
dell’Istituto.

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ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO<br />
1. Il Consiglio Direttivo è composto per un quarto fino a tre membri dell’Associazione Magellano <br />
Project; per un quarto fino a tre membri da esponenti delle Università o Facoltà aderenti che ne <br />
facciano richiesta; tre membri di cui due rappresentanti di enti locali e uno di amministrazioni <br />
sovra-comunale; da un membro rappresentante di un’organizzazione internazionale; da un membro <br />
rappresentante gli enti privati.<br />
2. Per quanto attiene le elezioni dei membri appartenenti alle aree di afferenza universitaria, <br />
sovra-comunali e comunali, organizzazioni internazionali, ed enti privati, ogni area indicherà <br />
collegialmente l’elenco dei componenti di riferimento all’interno del Consiglio Direttivo <br />
prevedendone una eventuale turnazione annuale.<br />
3. Il numero di membri del Consiglio Direttivo può variare in ragione delle necessità di <br />
allargamento dell’Istituto, non superando, in ogni caso il numero di 12 membri.<br />
4. I soci onorari possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.<br />
5. Il Direttore e il Presidente del Comitato Scientifico partecipano alle sedute del Consiglio <br />
Direttivo senza diritto di voto;<br />
6. E’ prevista la partecipazione con delega scritta.<br />
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

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ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE<br />
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra <br />
i propri membri.<br />
2. Il Consiglio Direttivo elegge altresì il Vicepresidente fra propri membri. Il Vicepresidente <br />
assume gli obblighi ed i doveri del Presidente in caso di assenza temporanea o di impedimento di <br />
quest’ultimo. Qualora l’impedimento fosse permanente, si procederà all’elezione di un nuovo <br />
Presidente.<br />
3. Il Presidente elabora le linee guida per l’assetto scientifico e gestionale dell’Istituto. Il <br />
Presidente può prendere decisioni urgenti o svolgere attività improrogabili ma dovrà sottoporle al <br />
Consiglio nella prima seduta utile per la ratifica .<br />
4. Il Presidente può, altresì, nominare suoi delegati su specifiche aree di competenza. I delegati <br />
partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.<br />
5. Alla scadenza del mandato ed in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente rimane <br />
in carica solo ed esclusivamente per l’ordinaria amministrazione e sino alle elezioni per il <br />
rinnovo della carica.

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ART. 13 – DIRETTORE<br />
1. Il Direttore si pone quale vertice professionale dell’Istituto e attua le linee guida per <br />
l’assetto scientifico e gestionale. E’ competente, su delega da parte del Consiglio Direttivo per <br />
l’ordinaria amministrazione dell’Istituto, tranne nei casi in cui la legge, il presente statuto o <br />
il regolamento interno la riservino esplicitamente ad altri organi.<br />
2. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina o revoca il Direttore dell’Istituto, <br />
ne stabilisce il relativo compenso e la durata dell’incarico, che non può essere superiore a tre <br />
anni. L’incarico del Direttore è rinnovabile.<br />
3. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente, che informa periodicamente <br />
il Consiglio Direttivo per le opportune valutazioni.<br />
4. Di concerto con il Consiglio Direttivo il Direttore può delegare competenze esecutive in singoli <br />
settori anche a persone esterne.<br />
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore, per un periodo inferiore a 30 giorni, le <br />
relative funzioni sono temporaneamente affidate al Presidente. Per un periodo superiore ai 30 <br />
giorni, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può nominare un sostituto o, ove ne <br />
ricorrano le condizioni, procedere alla revoca del Direttore e quindi ad una nuova nomina.

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ART. 14 – COMITATO SCIENTIFICO<br />
1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra soggetti designati <br />
prevalentemente all’interno delle Università e Facoltà aderenti, e dura in carica cinque anni.<br />
2. Possono essere chiamate a far parte del nuovo Comitato Scientifico persone di alta <br />
qualificazione scientifica su proposta del Comitato Scientifico in carica, che si esprime in merito <br />
con maggioranza dei 2/3 dei presenti, che rispondano per le loro specifiche caratteristiche agli <br />
scopi e alle esigenze dell’Istituto. I membri possono essere riconfermati. Al presidente uscente <br />
del Comitato Scientifico è riconosciuto un diritto di proposta, di concerto con il Presidente del <br />
Consiglio Direttivo, per la composizione del nuovo Comitato.<br />
3. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un presidente che partecipa alle sedute del <br />
Consiglio Direttivo.<br />
4. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:<br />
a. elabora le linee programmatiche in merito all’attività scientifica dell’Istituto;<br />
b. presenta proposte ed esamina programmi e progetti scientifici e di ricerca;<br />
c. svolge attività di consulenza per il Consiglio Direttivo, per il Presidente e per il Direttore <br />
su tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico;<br />
d. di concerto con il Presidente e con il Direttore, propone la nomina dei Direttori dei Laboratori <br />
e dei Centri di Ricerca, e dei membri dei corrispettivi Consigli Scientifici.<br />
5. Il funzionamento del Comitato Scientifico è stabilito da apposito regolamento interno approvato <br />
dallo stesso comitato.<br />
6. I membri del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello <br />
svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo può prevedere forme di retribuzione per <br />
l’attività svolta.

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ART. 16 – CONSULTA DEI DIRETTORI DEI CENTRI<br />
1. Il Presidente si avvale della Consulta dei direttori dei Laboratori e dei Centri al fine di <br />
garantire il coordinamento delle attività di studio e ricerca facenti capo all’Istituto.

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ART. 17 – LABORATORI E CENTRI DI RICERCA<br />
1. L’Istituto, nell’ambito delle proprie finalità, può istituire Laboratori e Centri di Ricerca e <br />
di studio dotati di autonomia culturale e scientifica.<br />
2. I Laboratori ed i Centri, disciplinati con appositi regolamenti dall’Istituto secondo criteri <br />
organizzativi tendenzialmente omogenei, sono articolazioni dell’Istituto senza personalità <br />
giuridica ed operano sulla base di deleghe amministrativo-gestionali del Consiglio Direttivo.<br />
3. Essi hanno il compito di promuovere e realizzare attività di ricerca, di studio e culturali, <br />
anche attraverso piani di sviluppo comune, in spirito di reciprocità, con istituti e strutture <br />
accademiche e di ricerca, enti pubblici, privati – nazionali ed internazionali.

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ART. 18 – CONSIGLI SCIENTIFICI<br />
1. Il Consiglio Direttivo nomina un Consiglio Scientifico per ciascun Laboratorio e Centro di <br />
Ricerca.<br />
2. Il Consiglio scientifico è organo di consulenza del Consiglio Direttivo e del Presidente <br />
dell’Istituto ed in questa veste fornisce pareri obbligatori, sia sotto il profilo qualitativo che <br />
economico – finanziario, sui programmi annuali e pluriennali proposti dal Direttore del Centro, <br />
nonché sulle loro significative variazioni.<br />
3. Esso è altresì organo di valutazione dell’attività di ricerca svolta dal Centro ed è organo di <br />
verifica in ordine allo stato di avanzamento delle ricerche ed al conseguimento degli obiettivi <br />
proposti. In tale veste il Consiglio scientifico riferisce, tramite il suo Presidente, al Consiglio <br />
Direttivo ed al Presidente dell’Istituto.<br />
4. Il Consiglio scientifico è composto da esperti, di comprovata esperienza nei settori di <br />
interesse del Centro, in numero non inferiore a 3 e di norma non superiore a 12. Essi sono nominati <br />
dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Istituto.<br />
5. Ogni Consiglio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

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ART. 19 – ORGANI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA<br />
1. Sono organi dei Centri, il Direttore ed il Comitato consultivo, laddove deliberato dal Consiglio <br />
Direttivo.<br />
2. In considerazione delle specificità e delle tradizioni dei singoli Laboratori e Centri, il <br />
Consiglio Direttivo può istituire presso ciascun Centro, con modalità da definire mediante <br />
regolamento, un Comitato direttivo di nomina del Direttore, con compiti di coordinamento e <br />
promozione delle attività scientifiche del Centro stesso.

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ART. 20 – DIRETTORI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA<br />
1. Il Direttore di ciascun Laboratorio o Centro è nominato dal Consiglio Direttivo. La nomina <br />
avviene all’interno di una rosa di nomi proposta al Consiglio Direttivo dal Presidente, il quale <br />
preventivamente acquisisce anche motivate segnalazioni del Comitato direttivo e il Comitato <br />
consultivo.<br />
2. Il Direttore propone i progetti, della cui attuazione è responsabile; gestisce i beni e gli <br />
strumenti affidati al Centro per l’esercizio della sua attività e di essi è parimenti responsabile; <br />
coordina l’attività di tutto il personale messo a disposizione del Centro.<br />
3. Il Direttore è tenuto a sottoporre programmi di ricerca, previsioni di bilancio annuali e <br />
pluriennali, relazioni consuntive e relativi pareri del Comitato consultivo (laddove previsto) <br />
all’approvazione del Consiglio Direttivo, tramite il Presidente dell’Istituto.<br />
4. L’incarico di Direttore è incompatibile con quello di membro del Consiglio scientifico.

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ART. 21 – COMITATI CONSULTIVI DEI LABORATORI E DEI CENTRI DI RICERCA<br />
1. Il Comitato consultivo, laddove deliberato dal Consiglio Direttivo, è organo di consultazione <br />
obbligatoria del Direttore del Laboratorio o Centro. Esso è composto da un numero di membri non <br />
inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dal personale addetto alla ricerca, con modalità da <br />
definirsi mediante apposito regolamento.<br />
2. Il Comitato consultivo esprime al Direttore pareri obbligatori sui progetti di ricerca, le <br />
previsioni di bilancio annuali e pluriennali e le relazioni consuntive. Il Direttore, qualora si <br />
discosti dal parere del Comitato, motiva la sua decisione nei termini previsti dal regolamento.

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ART. 22 – COLLEGIO SINDACALE<br />
1. Il Collegio Sindacale, laddove nominato, si compone di almeno tre membri, non soci <br />
dell’Istituto, di nomina assembleare e dura in carica quattro anni. I sindaci eleggono, tra loro, <br />
un presidente, che deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.<br />
2. Il Collegio controlla la contabilità e l’intera gestione finanziaria dell’Istituto.

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ART. 23 – PATRIMONIO E MEZZI<br />
1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili, acquisiti a qualsiasi <br />
titolo e anche da lasciti e donazioni;<br />
2. Le rendite dell’Istituto sono costituite:<br />
a. dai frutti del patrimonio;<br />
b. dalle quote associative dei soci fondatori, sostenitori e ordinari;<br />
c. dai contributi straordinari dei soci, di persone ed enti;<br />
d. dalle vendite e dai proventi conseguiti a fronte delle attività dell’Istituto.

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ART. 24 – ESERCIZIO FINANZIARIO<br />
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano con il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre <br />
di ciascun anno.

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ART. 25 – BILANCIO<br />
1. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo e redige il bilancio di <br />
esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E’ <br />
inoltre corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione dell’Istituto e <br />
sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.<br />
2. Il bilancio deve essere inoltrato dal Consiglio Direttivo al Collegio sindacale, con la <br />
relazione di accompagnamento, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione <br />
dell’Assemblea che deve discuterlo.<br />
3. Il Collegio sindacale predispone le proprie osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed <br />
alla sua approvazione non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve <br />
discuterlo.<br />
4. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell’Istituto, insieme con la relazione <br />
degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono la riunione <br />
dell’assemblea. I soci possono prenderne visione presso la sede dell’Istituto.

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ART. 26 – SCIOGLIMENTO<br />
1. In caso di scioglimento dell’Istituto il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con <br />
finalità analoghe, salvo diversa disposizione di legge.<br />
2. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina <br />
uno o più liquidatori, fissando i relativi poteri.

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ART. 27 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutte le controversie tra l’Istituto ed i soci, gli amministratori, i revisori contabili ed i <br />
liquidatori riguardanti l’esecuzione e l’interpretazione del presente statuto saranno affidate per <br />
la deliberazione alla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e <br />
agricoltura di Cosenza a norma del relativo Regolamento arbitrale, e precisamente alla decisione <br />
inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, che deciderà secondo il <br />
procedimento arbitrale stabilito nel Regolamento e secondo equità.<br />
2. Gli Arbitri saranno designati secondo le modalità previste nel predetto Regolamento arbitrale <br />
della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza.

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